Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
   
 
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Aree di intervento

Statuto dell'Ente

Titolo I

Costituzione - denominazione - oggetto sociale - durata

 

Art. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita in Segrate l'Associazione

C.E.Re.S. - Centro Educativo Residenziale Segrate - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.- (ONLUS)

L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e adotta nella denominazione l'acronimo di ONLUS di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Associazione che non ha fini di lucro, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La denominazione Onlus costituisce un peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede legale a Segrate (Mi), in via dell'Olmo, n. 32 ed ha durata illimitata.

Art. 3) Finalità generali

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria di cui all'art.10, punto 1°, lettera a, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460/97.

Art. 4) Scopi

L'Associazione, quale ente permanente, intende operare in base al presente statuto, alla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali", alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili", al Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia 1988/1990, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni, alla L. R. 7 gennaio 1986 n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia".

L'Associazione CEReS - Onlus, che riconosce la tutela dei diritti inviolabili della persona e il principio delle pari opportunità tra uomo e donna, si prefigge, attraverso il proprio impegno, di promuovere il benessere fisico e morale delle persone disabili che ad essa sono affidate.

Art. 5)

Per il raggiungimento dei fini sociali potrà aderire o partecipare ad enti pubblici e adorganizzazioni private senza scopo di lucro quando tale partecipazione si renda opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni.

Art. 6)

Per perseguire i propri scopi l'Associazione promuove:

a) servizi socio educativi diurni con attività di educazione, istruzione, assistenza, sviluppo di autonomie domestiche e sociali, di tempo libero e socializzazione:

b) servizi residenziali sul territorio comunale e non solo, atti ad accogliere persone disabili alle quali sia necessario offrire un punto di riferimento ambientale e famigliare, temporaneo o permanente, nel momento in cui la famiglia non sia più in grado di provvedervi oppure nei casi in cui la persona disabile abbia condotto un percorso di formazione alla vita adulta autonoma e sia quindi preparata per una vita indipendente

c) servizi di assistenza domiciliare diretti a sostenere presso il proprio nucleo parentale le persone disabili e i loro famigliari

d) interventi di sollievo alle famiglie, con l'organizzazione di brevi soggiorni presso le strutture residenziali dell'Associazione, oppure presso strutture pubbliche/private, adeguate ad accogliere temporaneamente persone disabili

e) iniziative di formazione, per persone disabili, finalizzate a sviluppare le autonomie necessarie per una vita adulta autonoma e indipendente

f) iniziative di formazione professionale volte all'integrazione socio lavorativa delle persone disabili

g) iniziative di formazione professionale e d'aggiornamento per il personale educativo e per chiunque operi, anche a titolo di volontariato, nel settore dell'educazione e dell'assistenza delle persone disabili

Nello svolgimento delle suddette attività l'Associazione potrà acquistare, locare, ricevere in donazione nonché disporre in concessione di comodato, beni mobili ed immobili utili ed indispensabili all'organizzazione delle iniziative sociali che intende perseguire.

Potrà inoltre stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 7)

Promuove ed organizza ogni forma di volontariato attivo a sostegno delle attività condotte all'interno e all'esterno dei servizi

Art. 8)

L'Associazione interviene inoltre con iniziative culturali di solidarietà sociale per favorire, nei vari pubblici di riferimento, una coscienza sensibile verso i problemi della disabilità.

A tal fine promuove convegni, tavole rotonde, comitati e dibattiti centrati sulle problematiche, sui bisogni e sulle risorse delle persone disabili.

Valorizza il rapporto fra il territorio e l'Associazione organizzando, in collaborazione con i cittadini residenti, eventi che diffondano la cultura del mutuo aiuto verso le persone disabili e le loro famiglie.

Promuove l'elaborazione di piani d'offerta formativa all'interno degli istituti scolastici, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti o realtà di volontariato, affinché sia praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza d'iniziative di cui allo scopo sociale.

Collabora con consulenti, professionisti, docenti di scuole professionali od università e con chiunque sia impegnato con competenza a favore delle persone disabili.

Realizza in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative sui temi della residenzialità e dei servizi educativi e assistenziali a favore delle persone disabili.

 

Titolo II

SOCI

Art. 9) Adesioni

L'Associazione riconosce sei categorie di associati:

  • Soci Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione
  • Soci Effettivi, genitori e parenti sino al quarto grado delle persone disabili affidate all'Associazione
  • Soci Benemeriti, coloro che si sono contraddistinti per donazioni importanti a favore dell'Associazione
  • Soci Sostenitori, coloro che contribuiscono con donazioni od offerte superiori alla quota minima d'adesione
  • Soci Ordinari, gli aderenti all'Associazione che versano annualmente la sola quota associativa
  • Soci Junior, gli aderenti d'età inferiore ai diciotto anni

E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per tutti gli associati è fatto obbligo di pagare la quota sociale annuale stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Per tutti gli associati maggiori d'età è previsto:

  • il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
  • il diritto di votare le cariche direttive e di candidarsi per le stesse
  • il diritto di prendere in visione tutti gli atti e i registri dell'Associazione

Art. 10

Ogni associato, aderente alle finalità dell'Associazione, si obbliga a rispettarne tutti i diritti e i doveri di cui al presente statuto, il relativo regolamento e le disposizioni emanate ed emanande dagli organi sociali competenti.

Art. 11

La qualità di associato si perde:

  • per dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo, con comunicazione da farsi almeno due mesi prima della data di scadenza dell'anno sociale.
  • per decadenza, pronunciata dal medesimo Consiglio Direttivo, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri associativi
  • per esclusione, pronunciata dallo stesso Consiglio Direttivo, dopo che l'interessato sia stato invitato a fornire delucidazioni del caso; il provvedimento gli sarà notificato mediante lettera raccomandata.

L'esclusione potrà essere causata specialmente da ogni azione suscettibile di recare pregiudizio materiale o morale all'Ente o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione.

Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità di associato, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per tutta la durata dell'anno in corso e qualunque altra somma dovuta dall'associato.

L'associato potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci, contro il provvedimento di esclusione, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni.

Nessun associato, dopo le proprie dimissioni o esclusione, come nessun erede od avente causa con un associato deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale, sia pure limitatamente ai propri conferimenti.

 

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Segretario Generale
  • Il Revisore dei Conti

Tutte le cariche, della durata di un triennio, sono senza compenso, e non danno diritto ad alcuna indennità di sorta, salvo, in base a delibera del Consiglio Direttivo, il rimborso di spese effettive documentabili sostenute per conto dell'Associazione.

E' consentita la rieleggibilità.

Art. 13) - L'Assemblea

  • Fanno parte dell'Assemblea tutti i soci in regola con gli obblighi contributividi rinnovo della quota associativa annuale
  • Ogni associato:

- ha diritto ad un voto in assemblea, e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato

- non può ricevere più di tre deleghe

  • L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria una volta all'anno, nel primo quadrimestre, ed in seduta straordinaria, ogni volta lo richieda il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea.
  • La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove, è effettuata dal Presidente dell'Ente mediante lettera inviata almeno otto giorni prima della riunione; la lettera deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, sia per prima convocazione che per la seconda convocazione che può avere luogo anche il giorno successivo.
  • L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia accertata la presenza in proprio e per delega, di almeno due terzi degli associati, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
  • L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
  • Delle delibere dell'assemblea sarà redatto un verbale a cura del Segretario, nominato dal Presidente in apertura di seduta.
  • All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, su invito del Presidente del Consiglio

Direttivo, rappresentati dell'Ente locale, della Circoscrizione e del Comitato di quartiere, nonché volontari e simpatizzanti dell'Associazione.

Art. 13bis)

Spetta all'Assemblea:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo
  • eleggere il Revisore dei Conti
  • approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché la relazione morale del Consiglio Direttivo che annualmente lo stesso deve presentare all'Assemblea rendicontando la gestione delle attività e dei servizi
  • deliberare eventuali modifiche dello statuto
  • decidere lo scioglimento dell'Associazione.

  

Titolo IV

Amministrazione e gestione dell'Associazione

 

Art. 14) Il Consiglio Direttivo

La gestione e l'amministrazione del Centro sono affidate al Consiglio Direttivo.

Il C.D. è composto da sette Soci.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare le sue funzioni, per qualsiasi motivo, il C.D. provvederà alla sua sostituzione nominando direttamente il primo, per numero di voti raccolti, dei consiglieri non eletti, oppure, in sua assenza, verrà indetta apposita Assemblea Straordinaria dei Soci nella quale verrà eletto il consigliere mancante il quale resterà in carica, a pieno titolo, fino alla scadenza del mandato, allo stesso modo dei consiglieri facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il C.D. è presieduto dal Presidente dello stesso; in sua assenza dal Vice Presidente o dal più anziano dei presenti.

Si riunisce ogni volta che venga convocato dal Presidente stesso o almeno due dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera, spedita almeno otto giorni prima della riunione, con l'ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma, spedito almeno un giorno prima.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti: le relative delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni sarà redatto verbale dal Segretario Generale.

Il Consiglio direttivo:

  • elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale
  • attua le delibere dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività associativa
  • predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci unitamente ad una relazione sull'attività svolta
  • delibera sulle ammissioni, dimissioni, decadenza ed esclusione degli associati
  • esercita i poteri in materia di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ivi compresi la stipulazione, rinnovo o risoluzione di qualsiasi contratto, convenzione od atto amministrativo pubblico o privato nell'esercizio delle attività promosse
  • può accettare apporti mobiliari ed immobiliari fatti all'Associazione a qualsiasi titolo
  • può acquistare o vendere beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
  • nomina procuratori, avvocati, periti per la risoluzione di eventuali liti verso terzi
  • redige ed approva eventuali regolamenti interni
  • delibera in ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o ad esso sottoposta dal Presidente
  • può delegare, in casi particolari, a persone estranee, la rappresentanza dell'Associazione mediante procura speciale

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma congiunta del Presidente e del Tesoriere; in caso di impedimento di uno di questi, per poter garantire l'esecuzione dei mandati, la seconda firma verrà apposta dal Vice Presidente.

Art. 15) - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli esercita un'alta sorveglianza morale ed economica sull'Associazione e presiede a tutti gli affari di amministrativi.

Allo stesso spetta, quindi, il compito di mantenere i contatti con gli Enti Pubblici e curare ogni rapporto con le Autorità, Enti e terzi in genere.

Al Presidente spetta sottoscrivere tutti gli atti, firmare la corrispondenza d'ufficio, promuovere le delibere del Consiglio Direttivo e curarne l'esecuzione, nonché di prendere, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior andamento dell'Associazione, salvo riferirne al C.D., in seduta da convocarsi entro breve termine.

Art. 16) - Il Vice Presidente

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci con poteri e facoltà del Presidente medesimo, il Vice Presidente.

Art. 17) - Il Segretario Generale

E' responsabile degli uffici dell'Associazione.

Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, in conformità alle direttive del Presidente.

Attua, nei limiti del piano di lavoro, l'articolazione della struttura operativa dell'Ente e risponde dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività associative.

Art. 18) - Il Tesoriere

Sono di sua competenza il controllo e il rispetto delle leggi vigenti che sottendono alla gestione degli impegni finanziari necessari alla conduzione delle iniziative sociali promosse dall'Associazione.

Art. 18 bis) - Il Revisore dei Conti

La suddetta carica, esterna al Consiglio Direttivo, è incompatibile con qualunque altro incarico nell'Associazione.

Il mandato, conferitogli dall'Assemblea dei Soci in sede di elezione del C.D., ha la stessa durata di quello dei consiglieri.

Al Revisore dei Conti spetta il controllo periodico della contabilità e la revisione dei conti.

Deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare alle Assemblee.

 

Titolo V

Patrimonio - Esercizio - Obbligazioni 

Art. 19 - Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili, comunque acquisiti dall'Associazione
  • dalle somme accantonate per qualunque scopo di cui all'art. 6 del presente statuto.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

  • dalle quote degli associati e dall'autofinanziamento degli stessi
  • da sovvenzioni, contributi, liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni
  • da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali
  • da redditi di capitale, mobiliare ed immobiliare dal Fondo Patrimoniale

E' in ogni caso vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e a quelle connesse.

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione, i contributi supplementari specifici dell'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili o rivalutabili.

Art. 20) - Esercizio

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare sulla situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione di attività commerciali eventualmente poste in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 6 del presente statuto.Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, rimarrà affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 21) - Le Obbligazioni

Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell'interesse dell'Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima.

Art. 22 - I Libri

I libri dell'Associazione sono:

  • i libri delle riunioni degli organi dell'Associazione
  • il libro degli associati
  • i libri contabili
  • il libro degli inventari

 

Titolo VI

Modifiche statutarie - Scioglimento 

Art. 23

Le eventuali modifiche al presente statuto possono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Occorre la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto, in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione occorrono, in prima ed in seconda convocazione, i tre quarti degli associati votanti ed è indispensabile il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A seguito dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento è realizzato secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

 

Titolo VII

Clausola compromissoria - Disposizioni finali 

Art. 25

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno deferite ad un Collegio di Probiviri, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai Probiviri così designati entro venti giorni dall'ultima designazione; in caso di mancato accordo il terzo Probiviro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta del Probiviro più diligente.

Il Collegio giudicherà ex aequo et bono ed il lodo sarà inappellabile.

Art. 26)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

 
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